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Giovedì 30 aprile 2009 È tuttavia necessario che: • il pagamento - da parte della società finanziaria in favore della ditta che vende ed installa gli impianti - sia effettuato tramite bonifico (bancario o postale) dal quale risulti, nella causale, il nome e il codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento; • l’importo indicato corrisponda a quello della fattura emessa dalla ditta nei confronti del cliente.Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Piemonte, precisando anche che l’anno di sostenimento della spesa coincide con quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione, risultando ininfluenti i tempi e le modalità di restituzione della somma alla banca. |
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Giovedì 30 aprile 2009
Pubblicato il decreto legge
Non rientrano nel reddito di lavoro dipendente (art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nelle aree colpite dal sisma.
E’ una delle misure disposte dall’art. 8 del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 pubblicato sulla G.U., recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. |
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